Terzo Settore

MODELLO STATUTO LIGURIA

INDICAZIONI PER LA REDAZIONE DELLO STATUTO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Premessa: le presenti indicazioni sono state elaborate da un tavolo promosso dalla Regione Liguria, Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e pari opportunità in collaborazione con il Coordinamento Regionale dei Centri di Servizio al Volontariato, il Forum Ligure del Terzo Settore, l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova e la Cattedra di diritto privato comparato del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova.

Con l'entrata in vigore del D.lgs 117/17 e con la futura istituzione del Registro Unico Nazionale, risulta centrale il tentativo di evitare difformità di tipo regionale nell'applicazione della norma.

Si ricorda che gli unici "modelli di statuto" che potranno essere in futuro validati dal Ministero saranno quelli delle reti associative nazionali, che si vorranno avvalere del meccanismo di riconoscimento a cascata, dopo l'entrata in funzione del RUNTS.

Questo lavoro s'inserisce nell'attuale fase transitoria della nuova normativa del Terzo Settore, rispettandone limiti e criteri e tenendo conto che mancano ancora diversi decreti attuativi.

Le presenti indicazioni hanno lo scopo di rispondere ad un bisogno espresso dalle realtà associative della nostra regione di avviare un percorso di adeguamento degli statuti in ottemperanza a quanto previsto dai termini normativi.

La scelta del tavolo è stata quella di produrre uno schema di statuto completo, che può essere adottato per intero e prevede contenuti sia obbligatori che facoltativi. Resta inteso che chi lo adotta deve approvarlo con il quorum dell'assemblea straordinaria.

ART. 1 - Denominazione e sede

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, ___________________________________, che assume la forma giuridica di associazione.

  2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

  3. L'associazione ha sede legale nel comune di _____________. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

  1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

Nota Bene: l'individuazione da parte dello statuto delle attività di interesse generale effettivamente svolte dall'associazione deve consentire una immediata riconducibilità a quelle elencate dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs.117/17). Ciò potrà ottenersi attraverso la riproduzione delle attività indicate nell'articolo, anche con il richiamo alla corrispondente lettera dell'articolo 5 comma 1. È necessario che nello statuto siano anche fornite ulteriori specificazioni e chiarimenti circa i contenuti delle attività effettivamente svolte e delle finalità dell'associazione.

  • ........................................

  • .........................................

  • ........................................

  1. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

  2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

  1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

  1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

  2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

  3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

  1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

  2. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

  3. (Nota Bene: l'inserimento di questo comma è facoltativo, a seconda della realtà associativa. Eliminarlo se non serve) È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

  5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

  6. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

  • dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

  • mancato versamento della quota associativa;

  • morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

  • esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

  1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

  2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

  • partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

  • godere del pieno elettorato attivo e passivo;

  • essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

  • recedere dall'appartenenza all'associazione

  • esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

  1. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

  • rispettare le delibere degli organi sociali;

  • partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

  • versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

  • non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

  1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

  2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

  3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

  4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

  5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

  6. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale

ART. 8 - Organi sociali

  1. Sono organi dell'associazione:

  • Assemblea degli associati

  • Organo di amministrazione

  • Presidente

  • Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

  • Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

  1. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di ............. [tre/cinque]1 anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

  1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

  2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

  3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

  4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

  5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

  6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati [salvo diversa previsione statutaria. Tre mesi rappresenta il massimo periodo possibile] e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

  7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

  8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

  9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

  10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

  11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

  12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

  13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera sull'esclusione degli associati;

  • delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

  • approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

  1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici (N.B. valori indicativi - non può essere inferiore a tre). La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgsl. 117/2017.

  2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

  3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; (N.B. l'inserimento della frase seguente è facoltativo) in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

  4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni (N.B. termine indicativo) dal ricevimento della richiesta.

  5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

  6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

  7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

  • elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;

  • amministra l'associazione;

  • predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;

  • realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

  • decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;

  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

  • è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

  1. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

  1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

  2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

  3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

  4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

  5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

  1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

  2. L'organo di controllo:

  • vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

  • vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

  • al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

  • esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

  • attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

  1. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

  1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

  1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

  2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

  3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi (N.B. il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

  4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

  1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

  1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

  1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

  2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

  1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

NOTE
Nota all'art 1 comma 1 presente fac-simile statuto: Terzo Settore

link che spiega ci ha l'obbligo di fare parte del terzo Settore

https://italianonprofit.it/riforma/enti-del-terzo-settore

Terzo Settore: adeguamenti statutari entro il 3 agosto 2019 per iscriversi al Registro unico

Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale esistenti ante-riforma avranno tempo fino al 3 agosto 2019 per adeguare gli statuti alle novità del decreto correttivo del Codice del Terzo settore. Il provvedimento ha, infatti, prorogato da 18 a 24 mesi il termine per deliberare le modifiche statutarie. Il differimento del termine si è reso necessario per consentire alle imprese di procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o RUNTS e conseguentemente godere delle agevolazioni fiscali previste dal Codice?

Una delle novità del Decreto correttivo del Codice del Terzo settore (D.Lgs. n. 105/2018) riguarda la proroga dei termini per gli adeguamenti statutari per Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale costituite ante 3 agosto 2017, che potranno quindi disporre di più tempo per procedere alle modifiche dei loro statuti.

Leggi anche Codice Terzo Settore, in vigore il correttivo
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-Nota all'art. 13 presente fac simile statuto (requisiti revisori, sindaci)

Art. 2399 - Nuovo Codice Civilehttps://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quinto/titolo-v/capo-v/sezione-vi-bis/art2399.html

www.universocoop.it/codice/art_2399.html

Cause d'ineleggibilità e di decadenza. - [1] Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle ..


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-Nota al D. Lgs. 117/2017

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Gazzetta Ufficiale

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/2/17G00128/sg

2 ago 2017 - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.
IN ATTUAZIONE
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno ...

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128) (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

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NOTA ALL'ART. 1 comma 2 del presente fac simile di statuto:

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore | Guida alla Riforma del ...

https://italianonprofit.it/riforma/registro-unico

Cos'è il Registro Unico a livello nazionale per tutti gli Enti del Terzo Settore?

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore | Guida alla Riforma del ...

https://italianonprofit.it/riforma/registro-unico

  1. Cos'è il Registro Unico a livello nazionale per tutti gli Enti del Terzo Settore?

Cos'è il Registro Unico a livello nazionale per tutti gli Enti del Terzo Settore?

L'ufficio del Registro Unico, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, a cura del legale rappresentante dell'ente, può iscrivere l'ente o rifiutarne l'iscrizione con motivazione, ovvero richiedere implementazioni o rettifiche alla richiesta.
Gli attuali registri delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e di promozione sociale (APS) confluiscono automaticamente nel Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore.Ogni ente iscritto al Registro sarà sottoposto ad una revisione d'ufficio a cadenza triennale, con lo scopo di verificare la permanenza dei requisiti. Il Registro sarà operativo entro sei mesi dalla predisposizione della struttura informatica.



-NOTA SU SOCI ONORARI

Enti del terzo settore: democraticità a rischio in presenza di soci onorari?

Link:
https://www.ipsoa.it/documents/impresa/organi-societari/quotidiano/2019/01/10/enti-terzo-settore-democraticita-rischio-presenza-soci-onorari

La particolare figura del socio onorario, presente all'interno delle associazioni, soprattutto sportive, genera qualche dubbio in relazione al requisito della democraticità che gli enti del Terzo settore devono rispettare. Non è raro infatti che gli statuti prevedano per i soci onorari l'esclusione dal diritto di voto. Questa esclusione può però generare contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per evitare di incorrere in possibili contestazioni, è consigliabile inserire nello Statuto dell'ente una formula più generica, evitando di descrivere questa particolare tipologia di rapporto.

La riforma del terzo settore rappresenta un passo in avanti molto importante nella disciplina dei c.d. enti no profit. Prima dell'ultimo intervento normativo, il Codice civile conteneva poche disposizioni aventi ad oggetto la disciplina degli enti associativi. Nessuna disposizione prevedeva specificamente, ad esempio, l'obbligo di redazione ed approvazione del bilancio di esercizio.

Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, emanato a seguito dell'approvazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106, ha dato concreta attuazione alla riforma del Terzo settore. Il decreto ha così fornito una disciplina organica e puntuale dei predetti enti in modo da supplire al "vuoto normativo".

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INDICE DELLA LEGGE TERZO SETTORE


  • Articoli

  • Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI

  • 1

  • 2

  • 3

  • Titolo II
    DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE IN GENERALE

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • Titolo III
    DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

  • 17

  • 18

  • 19

  • Titolo IV
    DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE
    Capo I
    Disposizioni generali

  • 20

  • Capo II
    Della Costituzione

  • 21

  • 22

  • Capo III
    Dell'ordinamento e della amministrazione

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • Titolo V
    DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ENTI DEL TERZO SETTORE
    Capo I
    Delle organizzazioni di volontariato

  • 32

  • 33

  • 34

  • Capo II
    Delle associazioni di promozione sociale

  • 35

  • 36

  • Capo III
    Degli enti filantropici

  • 37

  • 38

  • 39

  • Capo IV
    Delle imprese sociali

  • 40

  • Capo V
    Delle reti associative

  • 41

  • Capo VI
    Delle societa' di mutuo soccorso

  • 42

  • 43

  • 44

  • Titolo VI
    DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

  • 45

  • 46

  • 47

  • 48

  • 49

  • 50

  • 51

  • 52

  • 53

  • 54

  • Titolo VII
    DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

  • 55

  • 56

  • 57

  • Titolo VIII
    DELLA PROMOZIONE E DEL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
    Capo I
    Del Consiglio nazionale del Terzo settore

  • 58

  • 59

  • 60

  • Capo II
    Dei centri di servizio per il volontariato

  • 61

  • 62

  • 63

  • 64

  • 65

  • 66

  • Capo III
    Di altre specifiche misure

  • 67

  • 68

  • 69

  • 70

  • 71

  • Capo IV
    Delle risorse finanziarie

  • 72

  • 73

  • 74

  • 75

  • 76

  • Titolo IX
    TITOLI DI SOLIDARIETA' DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRE FORME DI FINANZA SOCIALE

  • 77

  • 78

  • Titolo X
    REGIME FISCALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
    Capo I
    Disposizioni generali

  • 79

  • 80

  • 81

  • 82

  • 83

  • Capo II
    Disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale

  • 84

  • 85

  • 86

  • Capo III
    Delle scritture contabili

  • 87

  • Capo IV
    Delle disposizioni transitorie e finali

  • 88

  • 89

  • Titolo XI
    DEI CONTROLLI E DEL COORDINAMENTO

  • 90

  • 91

  • 92

  • 93

  • 94

  • 95

  • 96

  • 97

  • Titolo XII
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

  • 98

  • 99

  • 100

  • 101

  • 102

  • 103

  • 104

1 Il valore è indicativo e modificabile purché non ecceda un limite ragionevole di durata (nota da eliminare dalla versione definitiva dello statuto)


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PER CHI NON È ENTE DEL TERZO SETTORE: COSA SUCCEDE? 

https://csvpadova.org/wp-content/uploads/2018/05/IB_2_Per_chi_non_e_ETS.pdf


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Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017:

CRONISTORIA
Premessa
Nel maggio 2014 il Governo ha predisposto le Linee guida per la riforma del Terzo settore formulando i criteri per una revisione organica della legislazione riguardante il volontariato, la cooperazione sociale, l'associazionismo non-profit, le fondazioni e le imprese sociali1 . Con la legge 6 giugno 2016, n. 106 è stata conferita una delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. La riforma è stata attuata con l'emanazione dei seguenti decreti: • istituzione e disciplina del Servizio civile universale (decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017, in vigore dal 18 aprile 2017); • disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017, in vigore dal 19 luglio 2017); • revisione della disciplina in materia di impresa sociale (decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, in vigore dal 20 luglio 2017); • Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017); • D.P.R. 28 luglio 2017, sull'approvazione dello statuto della Fondazione Italia Sociale (in vigore dal 10 settembre 2017). Lo schema in esame reca disposizione integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore. Si ricorda che l'articolo 1, comma 7, della legge delega n. 106 del 2016 ha previsto la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega. Il Codice del Terzo settore è entrato in vigore il 3 agosto 2017. Sul provvedimento la Conferenza unificata nella seduta del 21 giugno scorso ha espresso mancata intesa per contrarietà delle regioni Veneto e Lombardia. Ai sensi dell'art. 1, co. 4 e 5, della legge 106/2016, la procedura di adozione dei decreti legislativi attuativi della delega è la seguente: proposta del Presidente 1 Sui numeri del no-profit si ricorda il "Censimento permanente delle istituzioni non profit", dell'ISTAT. Sul quadro in generale del Terzo Settore in Italia si può far riferimento al Dossier n. 223 "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale - A.C. 2617" pubblicato nel settembre 2014. 4 del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata. Successivamente, gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica, sono trasmessi al Senato e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Successivamente l'art. 101, co. 9, del D.Lgs. 117/2017 ha precisato che, a far data dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice, la cabina di regia (di cui all'articolo 97 del Codice) ha il compito di raccogliere e valutare le evidenze attuative emerse nel periodo transitorio, ai fini della introduzione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti attuativi. A tal proposito si rammenta che la cabina di regia, sede di confronto e di raccordo politico tra i diversi livelli istituzionali, è stata istituita con D.p.c.m. 11 gennaio 2018. L'organismo è presieduto dal Presidente del consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e da quello dell'economia e delle finanze, dal Presidente della Conferenza delle regioni, dal Presidente dell'Unione province italiane (UPI), dal presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dal Presidente della Fondazione Italia sociale. Ogni componente può indicare un delegato in caso di assenza o impedimento (a componenti e delegati non è riconosciuto alcun compenso). I principali compiti che la cabina è chiamata a svolgere sono i seguenti: •coordinare l'attuazione del Codice del Terzo settore per assicurarne la tempestività, l'efficacia e la coerenza, esprimendo, qualora richiesto, il proprio orientamento in merito ai relativi decreti e linee guida; •promuovere le attività di raccordo con le amministrazioni pubbliche interessate, così come la definizione di accordi, protocolli di intesa o convenzioni, anche con enti privati, al fine di valorizzare fattività degli enti del Terzo settore e a sviluppare azioni di sistema; •svolgere il monitoraggio sullo stato di attuazione del Codice del Terzo settore, formulando eventuali indicazioni e proposte correttive e di miglioramento. La normativa vigente Il D.Lgs. 117/2017 recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (qui l'iter parlamentare), entrato in vigore il 3 agosto 2017, provvede "al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti ", configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei 5 cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali". Il Codice: • delimita il perimetro del Terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte individuati in: organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS), enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. Viene inserita in tale perimetro la nozione di ente del terzo settore - ETS definito come "ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi" e prevede l'obbligo, ponendo un temine di 18 mesi (fino a febbraio 2019), affinché tutti gli ETS modifichino i loro statuti inserendovi l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS; • definisce lo status di volontario e reca norme volte a favorire la promozione e il riconoscimento della cultura del volontariato in ambito scolastico e lavorativo; • razionalizza i settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di fondere la normativa attualmente prevista ai fini fiscali con quella prevista ai fini civilistici. Introduce nuovi settori di attività, fra i quali si segnalano: commercio equo e solidale; comunicazione a carattere comunitario; alloggio sociale; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di stranieri; agricoltura sociale; adozioni internazionali; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Viene inoltre prevista la possibilità di aggiornare l'elenco delle attività di interesse generale con D.P.C.M. da adottarsi su proposta dei ministri lavoro/MEF, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti. Infine, le attività di interesse generale potranno essere finanziate anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; 6 • prevede, accanto all'esercizio delle attività di interesse generale, l'esercizio di attività diverse e la possibilità di costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare; • integra la nozione vigente di distribuzione indiretta; • fornisce dettagliati criteri per determinare la natura commerciale o non commerciale degli ETS, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate; • dispone l'applicazione agli ETS, diversi dalle imprese sociali, del regime fiscale previsto dal Titolo X del Codice, che reca specifiche misure di sostegno. Agli stessi enti applica le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili; introduce un regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito d'impresa degli enti non commerciali del Terzo settore (vale a dire quegli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale) basato sui coefficienti di redditività (una percentuale variabile che si applica al reddito imponibile su cui viene poi calcolata l'imposta). Il nuovo regime è costruito sulla falsariga del regime forfetario degli enti non commerciali, disciplinato dall'articolo 145 del Tuir; • opera il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo e garantisce l'assenza degli scopi lucrativi attraverso il principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici dei lavoratori dipendenti; • prescrive l'obbligo, per gli enti del Terzo settore, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. A questo proposito, prevede che il Registro sia pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto concede un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza. Nel periodo transitorio, continua a valere l'iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore (Registro delle associazioni di promozione sociale, il Registro delle organizzazioni di volontariato, Albi regionali delle cooperative sociali). Più precisamente, disciplina l'istituzione ed il funzionamento a regime, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, ciascuna delle quali è dedicata ad una delle categorie di enti definite dal Codice. Il Registro è gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale, da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Oltre alle modalità di iscrizione, aggiornamento dei dati, cancellazione e migrazione in altra sezione degli enti interessati, la disciplina assoggetta ciascuno degli enti iscritti al Registro ad una 7 revisione periodica almeno triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti richiesti. L'attuazione completa del Registro è prevista entro un anno dall'entrata in vigore del Codice. Entro tale termine, un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza Statoregioni, definisce la procedura per l'iscrizione nel Registro e individua i documenti da presentare e le modalità di deposito degli atti, unitamente alle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nonché le sue modalità di comunicazione con il Registro delle Imprese con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti in quest'ultimo. Le Regioni e le Province autonome entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale disciplinano con proprie leggi i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del Terzo settore, e sulla base della struttura informatica unitaria rendono operativo il Registro unico; • introduce l'obbligo, per tutti gli enti del Terzo settore, di redazione del bilancio. Fanno eccezione gli enti con ricavi/entrate/rendite o proventi al di sotto dei 220.000 euro che possono redigere il rendiconto di cassa; • prevede l'adozione, con decreto, di Linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell'attività svolta dagli enti del Terzo settore; • obbliga gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori ad 1 milione di euro a depositare presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte; • vincola gli enti del Terzo settore con ricavi/rendite/proventi o entrate superiori a cinquantamila euro a pubblicare annualmente ed aggiornare nel proprio sito Internet, o nel sito Internet della rete associativa cui aderiscono, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati; • dispone dei rapporti degli enti del Terzo settore con gli enti pubblici; • istituisce il Consiglio nazionale del Terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; • disciplina i Centri di servizio per il volontariato (CSV), dando attuazione alla revisione del sistema di tali centri, prevedendo per essi specifiche forme di finanziamento e determinati compiti e funzioni. Viene inoltre disposto per il sistema dei CSV un nuovo modello di governance, che prevede una revisione dell'attività di 8 programmazione e controllo di compiti e gestione dei CSV, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali (OTC) tra loro coordinati sul piano nazionale (ONC); • disciplina i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale; • prevede il "social bonus" ovvero un credito di imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di ODS e APS che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati o di beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata; • disegna specifici regimi fiscali agevolati per gli ETS che si iscrivono al Registro unico nazionale. Resta inteso che tale normativa si applica agli ETS a decorrere dal periodo successivo all'intervenuta autorizzazione da parte della Commissione europea, e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale. A tale regola generale, derogano alcune agevolazioni fiscali per le quali non è prevista l'autorizzazione comunitaria, ed è quindi concessa una anticipata entrata in vigore al 1° gennaio 2018 (deducibilità/detraibilità delle erogazioni liberali effettuate a favore degli ETS; social bonus; esenzioni e agevolazioni riconosciute ai fini dei tributi locali e delle imposte indirette; regime di esenzione IRES dei redditi immobiliari riconosciuto alle ODV e alle APS); • detta le norme in materia di controlli e coordinamento. Più precisamente, assegna all'Ufficio del registro Unico nazionale del Terzo settore il compito di esercitare controlli e poteri sulle fondazioni del Terzo settore; dispone in tema di sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi; demanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo svolgimento di una serie di attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, miranti a garantire l'uniforme applicazione della disciplina degli enti del Terzo Settore e l'effettuazione dei relativi controlli, identificandone e disciplinandone il relativo oggetto; disciplina i controlli di natura fiscale. Come detto, le disposizioni del Codice saranno pienamente operative a partire dal febbraio 2019 (termini per la modifica degli statuti con l'indicazione della denominazione ETS; messa a regime del Registro unico nazionale del Terzo settore).Il contenuto dello schema di decreto L'esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sugli Enti del Terzo settore (ETS) è emersa nel corso di incontri con attori istituzionali e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore. Tra le questioni emerse, oggetto dell'intervento in esame, si segnalano: • l'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti del Terzo Settore (ETS) viene integrato con la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo (art. 3); • la proporzionalità degli obblighi contabili degli ETS: sale da 100mila a 220mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati (art. 5); • il perimetro entro cui possono muoversi i lavoratori degli ETS. Vengono introdotte deroghe al principio in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto e viene riconosciuto il diritto a forme di flessibilità oraria per i lavoratori subordinati che svolgono attività volontariato presso un ETS (art. 6); • l'assetto civilistico in relazione all'iscrizione degli enti (art. 8); • la revisione legale dei conti: si chiarisce che, fermo restando il controllo contabile già previsto, l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli ETS di maggiori dimensioni e che, per previsione statutaria, l'ETS può affidare la revisione legale dei conti, quando essa sia obbligatoria, all'organo di controllo interno, a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro (art. 10); • la previsione che le organizzazioni di volontariato di secondo livello devono avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale (art. 11); • l'aumento di quattro unità del numero dei componenti del Consiglio nazionale del Terzo settore, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative (art. 15); • la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione annuale dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che determina gli obiettivi di finanziamento del Fondo per il sostegno dei progetti e delle attività di interesse generale nel Terzo settore (art. 19); • l'estensione anche alle organizzazioni di volontariato - e non alle sole fondazioni - delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per attività di interesse generale (art. 20); 10 • l'estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, della possibilità di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore (art. 21); • l'aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette piattaforme di peer to peer lending (art. 22); • l'individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi (art. 23); • la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali (art. 24); • ·l'esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus (art. 25); • l'estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato (art. 26); • l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali (art. 27); • le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario (art. 28); • la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario (art. 29); • il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui 11 redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (art. 30). Lo schema si compone di 35 articoli


Testo legislativo (completo) di modifica al D.Lgs. 117/2017:

https://documenti.camera.it/leg18/dossier/pdf/AS0009.pdf




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