Statuto FIAP


STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE PRIVATA NO-PROFIT, FIAP

Articolo 1 - Costituzione e denominazione -

E' costituita l'associazione italiana, privata, senza personalità giuridica, senza finalità di lucro, liberale, con proprio ordinamento interno a base democratica e operante a livello locale, nazionale e comunitario denominata "Federazione Italiana Associazioni Private" in abbreviato "FIAP" e di seguito chiamata semplicemente Federazione.

Articolo 2 - Logo 

Il logo della Federazione è quello che' risultera nell' Atto Costitutivo sotto la lettera '' B'' che i Fondatori dovranno sottoscrivere. ... OMISSIS ...

Articolo 3 

Sede legale, fiscale, 

Amministrativa della Federazione

3.1 La sede nazionale legale, fiscale, amministrativa e della Segreteria di Presidenza della Federazione è UNA e sara` quella designata dai fondatori nel verbale di costituzione della Federazione.

3.2 Con delibera del Consiglio Direttivo Federale o da chi per esso, la Sede di cui al comma 1, del presente articolo, potrà essere trasferita in qualsiasi altra località e/o indirizzo della Comunita`. Con delibera del Consiglio Direttivo o da chi per esso,, potranno essere costituiti Punti FIAP a livello nazionale ed europeo, i quali dovranno solo essere cosiderati Punti di Comunicazione e di Propaganda.

Articolo 4 - Durata del Sodalizio

La durata della Federazione è a tempo indeterminato e comunque vincolata agli scopi per cui s'è costituita.

Articolo 5 - Scopi 

5.1 La Federazione, nei confronti di Associazioni ad essa associate e operanti in scopi Storico / artistico / culturale / ricreativo / d'assistenza alloggiativa a persone svantaggiate economicamente / ristoro / assistenza alimentare a persone svantaggiate economicamente / diritti civili e sindacali , avrà compito di:

a) Costituire Progetti di cui al comma 1 del presente articolo, siano essi a partecipazione comune tra la Federazione e Associati alla Federazione e autonomi per ogni singola Associazione associata alla Federazione;

b) Prestare assistenza giuridica-fiscale- amministrativa, di comunicazione e di propaganda ai propri associati, sia in forma collettiva che singola;

c) Promuovere e costituire associazioni private non lucrative operanti nei settori di cui al comma 1 del presente articolo;

5.2 Gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo, potranno essere posti in essere direttamente ANCHE dalla Federazione , in primis per propri progetti di assistenza sociale e per reperire risorse finanziarie (fondi) per il mantenimento della Federazione e allestimento dei propri progetti.

5.3 Per i Progetti di cui al comma 1° del presente articolo in cui sarà anche partecipe la Federazione con altri associati, gli accordi dovranno risultare in un Protocollo d' Intesa e i Progetti disciplinati da un Regolamento.

Articolo 6 - Associati 

6.1 La qualità di Associato nella Federazione è una sola, quale: ''Socio Rappresentante di Associazione non lucrativa operante per Scopi di cui al comma 1° dell' articolo 5 dello Statuto FIAP''

6.2 La qualità di associato che è quella di cui al comma 1° del presente articolo, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi e nei loro diritti-doveri da e per la Federazione. Il rappresentante fisico dell' associazione associata, aderendo alla Federazione compromette la totalità del sodalizio che rappresenta , salvo questo sodalizio provarne il contrario. Qualora i Rappresentanti Legali o Presidenti Onorari facciano parte di più associazioni, gli stessi possono associare alla Federazione una sola Associazione da loro rappresentata.

6.3 L'adesione alla Federazione è annuale e non puo' essere disposta per un periodo inferiore o temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso d'ogni associato reso per iscritto e riscontrato dalla Segreteria nazionale della Federazione.

6.4 L'adesione alla Federazione comporta per gli associati : maggiore eta' da parte del rappresentante dell' associazione che intende federarsi a FIAP; diritto al voto ( uno) nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per eventuali regolamenti disciplinanti progetti, servizi interni, provvedimenti disciplinari, la nomina degli Organi Esecutivi Sociali, collegiali e non, l'approvazione del bilancio ed ogni quant'altro di competenza dell'Assemblea.

6.5 Chi intende aderire alla Federazione deve stilare ed indirizzare domanda scritta su apposita scheda al Consiglio Direttivo, presentandola alla Segreteria nazionale della presidenza della Federazione o a chi funge per essa; l' associazione rappresentata dovrà operare nei campi tra quelli elencati nel comma 1 dell' articolo, 5 , sottoscrivendo di condividere le finalita' che la Federazione si propone, l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali Regolamenti Interni;altresi',versare la quota associativa di competenza annualmente, a rilasciare l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi dellla legge sulla Privacy. La Domanda dovrà essere sottoscritta anche da un associato che funge da presentatore. La domanda e la quota di iscrizione vanno rinnovate annualmente ed entro 31 gennaio; gli inadempienti che saranno messi in mora previo lettera , e entro e non oltre il 15 febbraio dovranno mettersi in regola. All' associato che non ottempera agli adempimenti relativi alla reiscrizione e al versamento della quota associativa entro il termine di messa in mora, verrà applicato l'articolo 7 dello Statuto.

6.6 La domanda di adesione alla Federazione sarà accettata da subito, con riserva, insindacabile, del Consiglio Direttivo di rigettarla entro trenta giorni. I Diritti e doveri per i neo-associati, decorrono dalla data di presentazione della domanda e dal versamento della quota associativa alla Segreteria della Federazione o a chi funge per essa. Il tesseramento avviene dopo il trentunesimo giorno dall'iscrizione. In caso di rigetto della domanda, verrà restituita, e solamente in questo caso, la quota associativa.

6.7 Chiunque aderisca alla alla Federazione, potrà in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volonta' di recedere dal novero dei partecipanti alla Federazione. Il recesso avrà effetto immediato, ma senza alcun diritto di recupero della quota associativa qualora il recesso avverrà dopo il trentesimo giorno dall'iscrizione. Il Consiglio Direttivo ratificherà la volonta' del associato. La domanda di recesso andrà presentata alla Segreteria nazionale della Federazione o a chi per essa, che rilascerà apposita ricevuta.

6.8 Nessuno potrà ricoprire cariche e/o mandati nella Federazione se in primis non rivestirà la qualità di associato, salvo deroghe statuite nello Statuto e nell' Atto Costitutivo.

6.9 Le Associazioni iscritte e quindi federate alla FIAP devono osservare le regole e discipline emesse dalla Federazione, sia esse previste dallo Statuto, Atto Costitutivo, Deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell' Assemblea degli Associati ; sia quelle emesse dal Presidente della Federazione, dal Presidente Onorario a Vita quando eserciti proprie funzioni e/o poteri; nonche' per quelle previste e inderogabili dal vigente Codice Civil. Altresi' in particolare l`osservanza degli Scopi che ciascuna associazione federata alla FIAP s`e`assegnata di perseguire.

6.10 Le quote annuali di iscrizione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Annualmente in apposita tabella, partendo da un quota base di 15,00 euro.

6.11 I contributi degli associati per servizi ricevuti, sono deliberati dal Consiglio Direttivo e riportati annualmente su apposita Tabella.

6.12 I contributi ricavati dai Progetti comuni ovvero tra Federazione e Associazioni associate, saranno ripartiti equamente al netto delle spese sostenute per il lancio dei progetti stessi.

ARTICOLO 7 

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE DI ESPULSIONE CAUTELARE PROVVISORIO E DEFINITIVO A CARICO DEGLI ASSOCIATI

7.1 Tutti gli associati con o senza cariche e/o mandati sono soggetti a provvedimento di espulsione cautelare(fatto salvo ogni altro provvedimento civile e penale) e in seguito eventualmente definitivo, se:

a) assumono all'interno o all'esterno della Federazione comportamenti violenti su cose o persone, di grave disobbedienza e mancanza di rispetto, d'intolleranza o contrari alle finalità e allo spirito associativistico proprio e della Federazione; violino i propri scopi statutari;

b) Ritirino o rifiutino di dare l'autorizzazione al Trattamento dei propri dati personali e dell' associazione che rappresentano;

c) non effettuino il versamento della quota associativa entro la data di messa in mora;

d) Svolgano propaganda o attivismo politico ideologico usando direttamente o indirettamente la Federazione o comunque pur non usando il nome della Federazione , con tale propaganda o attivismo arrechino danno all'immagine istituzionale della Federazione;

e) Investiti di carica e/o mandato a livello nazionale, extra naz.le o locale, firmino, autorizzino e/o pongano in essere contratti e attivita' a nome e per conto della Federazione senza le preventive autorizzazioni da parte del Consiglio Direttivo che dovrà sempre non autorizzarle quando siano contrarie agli Scopi della Federazione, oppure non diano garanzia di affidabilita', onorabilita' in generale e comunque contrarie alla legge.

7.2 L'espulsione consta di due distinti provvedimenti:

a) provvedimento cautelare emesso dal presidente della Federazione o da chi per esso;

b) provvedimento definitivo emesso dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea se v'è ricorso ad essa da parte dell' associato.

7.3 Il provvedimento d'espulsione cautelare provvisorio è dichiarato dal presidente della Federazione e comunicato per iscritto, su apposito modello, all' associato trasghessore ed avrà valore provvisorio e insindacabile sino a quando non arriverà al vaglio del Consiglio Direttivo il quale potrà ratificarlo o rigettarlo, in tal caso l' associato sarà reintegrato ivi compreso nell'eventuale carica o mandato che ricopriva prima del provvedimento. Nel caso di approvazione del provvedimento di espulsione cautelare provvisorio da parte del Consiglio Direttivo , l'interessato a 15 giorni di tempo, dal giorno della notifica fattagli dalla Sede di Presidenza della federazione, per inoltrare all'Assemblea degli associati - per tramite della presidenza della Federazione che ne rilascera' regolare visto - opportuno ricorso. In questo caso il provvedimento di espulsione ritornerà provvisorio. Se l'Assemblea annullerà la ratifica di espulsione emessa al Consiglio Direttivo , il Socio sarà reintegrato nella sua qualità associativa e nelle eventuale carica o mandato; caso contrario l'espulsione sarà definitiva senza possibilità di qualunque altro appello all' interno della Federazione. Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati per discutere e deliberare sulla ratifica di espulsione cautelare provvisoria e sul ricorso dell' associato, , non si riunirà appositamente ma nei propri tempi naturali. Nei casi di adunanze straordinarie, detti Organi dovranno inserire all'ordine del giorno il provvedimento di ratifica d' espulsione o di ricorso. Nell'intervallo di Consiglio-Assemblea, avrà pienamente validità il provvedimento di espulsione cautelare provvisorio emesso dal presidente della Federazione. D'ogni ratifica l' associato dovrà averne copia.

7.4 Durante lo stato di espulsione cautelare provvisorio, il Socio perderà qualsiasi diritto-dovere nella federazione e dovrà prontamente consegnare al Rappresentante Legale della Federazione o chi per esso, ogni bene mobile -immobile di qualsiasi genere in suo possesso per ragioni d'ufficio e che sono di proprietà o per contratto a qualsiasi titolo o ragione della Federazione. Eventuale rifiuto di riconsegna di qualsiasi bene alla Federazione da parte dell' associato sottoposto a "provvedimento disciplinare di espulsione cautelare provvisorio o definitivo", porrà lo stesso in posizione illecita e quindi soggetto a provvedimenti di natura civile e penale da parte della Federazione.

Articolo 8 - Assemblea Soci 

8.1 Ogni associato avrà diritto di partecipare personalmente alle riunioni assembleari della Federazione, siano esse ordinarie che straordinarie, per discutere e deliberare su tutti quegli atti di competenza dell'Assemblea, in particolare sulle eventuali correzioni o modifiche allo Statuto Associativo. Per esercitare tale diritto, l'associato dovrà risultare iscritto nel "Registro degli Associati" e non provvisoriamente o definitamente in stato di espulsione.

8.2 L'Assemblea ordinaria, che è una per ogni singolo esercizio finanziario, dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, e comunque entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale (30 aprile) per l'approvazione del bilancio chiuso e per quello provvisorio a preventivo.

8.3 Le Assemblee straordinarie potranno tenersi anche piu' volte all'anno di ogni singolo esercizio; potranno essere convocate a richiesta sia dal Presidente o chi per esso della Federazione ogni qualvolta lo riterrà opportuno, dal Consiglio Direttivo o da chi per esso, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, e da tanti associati che rappresentino almeno un terzo dei partecipanti alla Federazione e risultanti tali nel " Registro Soci". La richiesta di quest'ultimi richiederà la forma scritta con l'elenco e firma degli associati richiedenti, relativa motivazione e ordine del giorno pena annullamento della richiesta. La richiesta di questi andrà indirizzata al Consiglio Direttivo consegnandola alla Segreteria della Presidenza della Federazione o chi funge per essa, la quale ne rilascerà apposito visto di ricezione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a chiamare in convocazione l'Assemblea tramite il presidente della Federazione entro 30 giorni dalla richiesta di quest' ultimi, avendo questa i requisiti statuiti nel presente comma. Eventuale rigetto della richiesta perche' priva dei requisiti statuiti dal presente comma, e' comunicato agli associati richiedenti dalla Segreteria della Federazione. Se il Consiglio Direttivo non provvede a fare convocare l'assemblea straordinaria in quanto atto dovuto oppure l'atto di diniego contiene argomentazioni non conformi allo Statuto o nel caso specifico di "vacanza" degli Organi Esecutivi(Sede Generale e Consiglio Direttivo) i Soci richiedenti acquisiscono il diritto di autoconvocarla, adempiendo, però, a tutte le formalita' previste per la convocazione. L'Assemblea dei Soci decidera' sugli eventuali provvedimenti a carico del Consiglio Direttivo che illegittimamente ha operato il rifiuto, in forza a quanto previsto nello Statuto.

8.4 L'Assemblea e' Organo Sovrano Deliberante e uniformandosi a quanto previsto nell'Atto Costitutivo e dallo Statuto, nomina tutte le cariche e ha pieni poteri decisionali sui programmi, obiettivi e su ogni atto burocratico ed atto deliberativo emesso dagli Organi Esecutivi della AISO(Consiglio Direttivo e Segreteria Generale). Se gli atti di volonta' decisionale emessi dalla Assemblea non sono contrari allo Statuto e alla legge, il Consiglio Direttivo o il Segretario Generale non possono contestarli e hanno l'obbligo di renderli esecutivi.

8.5 L'Assemblea nell'esercizio dei suoi poteri elegge a scrutinio segreto:

a) I Consiglieri Federali, il Presidente della Federazione che sarà pure Presidente del Consiglio direttivo, con deroga per il primo insediamento in occasione di costituzione della Federazione, in quanto vi provvederanno d'ufficio i fondatori nell'Atto Costitutivo.. Dette cariche avranno la durata di anni 5 e rimarranno,ove possibile, nello loro piene funzioni ordinarie e straordinarie sino a quando non saranno predisposte le nuove nomine da parte dell' Assemblea degli associatii;

b) decide sulle strategie e l'operatività da perseguire nella Federazione;

c) avrà il potere di revocare o rendere esecutivi tutti gli atti posti o non posti in essere dal Consiglio Direttivo e dal Presidente della Federazione;

d) delibera sull'approvazione dei bilanci con i loro allegati, e su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo o dalla legge.

e) delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla decadenza parziale o totale del Consiglio Direttivo, del presidente della Federazione, e su quant'altro ad essa è demandato per legge e dal presente Statuto.

8.6 La convocazione dell'Assemblea degli associati e' effettuata dal Presidente della Federazione, previo deliberazione del Consiglio Direttivo , mediante avviso-invito esposto nelle teche della Sede di presidenza della Federazione e nelle Sedi Secondarie, oltre con avviso-invito trasmesso agli associati per via telematica o per mezzo posta ordinaria oppure con avviso allegato nelle rituali circolari informative o nel notiziario interno a diffusione mensile e riservato esclusivamente ai Soci, denominato "Notiziario Federativo". L'avviso di convocazione dovra' riportare apposito spazio per il rilascio della delega da parte d'ogni associato che vorra farsi rappresentare da altro associato.

8.7 L'avviso-invito viene comunicato agli associati 15 giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza. L' associato che partecipa con passivita' alla vita associativa , ovvero non si attiva per quel minimo d'informazione, considerata diligenza indispensabile per partecipare alla Federazione, non potra' porre reclami circa la non conoscenza delle convocazioni assembleari e quindi porre veti sulle deliberazioni o ricorrere per annullare le stesse. L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, l'ora ed il luogo della riunione in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e non oltre i 7 giorni rispetto la prima convocazione. Della disertazione alla prima convocazione va redatto apposito verbale controfirmato anche dagli associati presenti all'adunanza andata deserta se non superano le dieci unita'; caso contrario bastano le firme del Presidente e Segretario di assemblea eletti dagli associati partecipanti all'adunanza, i quali sottoscriveranno la non validità dell'adunanza per mancanza del quorum prescritto.

8.8 Ogni associato puo' farsi rappresentare nell'Assemblea esclusivamente da altro associato iscritto nel "Registro associatii" della Federazione. Ogni associato non puo' essere portatore piu' di 1 delega. La delega conferisce al delegato pieni e totali poteri di rappresentanza dell' associato delegante. Non sono ammesse il rilascio di deleghe parziali o limitative dell'esercizio di voto sugli argomenti posti all'ordine del giorno, o ricorsi sull' uso indebito della delega ritenuta valida dal Presidente di Assemblea. I componenti del Consiglio Direttivo, della presidenza della Federazione non possono essere portatori di deleghe. Le deleghe vanno indirizzate e consegnate al Presidente dell'Assemblea.

8.9 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei Soci partecipanti alla Federazione risultanti tali nel "Registro associati"; in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei Soci partecipanti alla Federazione risultanti tali nel "Registro associati" Tutte le deliberazioni palesi, quindi non quelle a scrutinio segreto, a prescindere se le adunanze sono ordinarie o straordinarie, in prima o in seconda convocazione,sono prese a maggioranza assoluta (meta' piu' uno) dei voti dei presenti all'adunanza. A parita' di voto prevale il voto di chi presiede l'adunanza nella misura di +1. D'ogni deliberazione e' obbligatorio fare il processo verbale su apposito registro, che al termine dell'assemblea e' tenuto in custodia dal Presidente della Federazione, in qualità di responsabile legale della FIAP.

8.10 L'organizzazione per la votazione e la nomina del Presidente dell'Assemblea , è curata dal Presidente della Federazione e in caso di impedimento di questi dal Consigliere più anziano d'età. Nell'impossibilità per qualsiasi ragione di quest'ultimo, è curata da un qualunque Consigliere della Federazione appositamente delegato, o per sorteggio scritto o orale o per acclamazione fra gli stessi Consiglieri Federali Il Presidente della Federazione , anche quando risulti disponibile può delegare alla convocazione e organizzazione dell' Assemblea degli associati, i Consiglieri Federali di cui nel presente comma.

8.11 Il Presidente dell' Assemblea dei Soci, e' eletto di volta in volta a maggioranza per alzata di mano da parte dei partecipanti all'Adunanza. La nomina e' fatta a maggioranza. Nei casi di parita' si ripropone la votazione sino all'ottenimento della maggioranza da parte del candidato alla presidenza assembleare. Egli deve essere scelto tassativamente fra gli stessi Soci presenti all'adunanza.

8.12 Al Presidente dell'Assemblea compete ogni funzioni inerente il normale svolgimento dell'adunanza e l'iter d'ogni votazione, puo' allontanare eventuali disturbatori, sospendere l'adunanza per motivi d'ordine, decide se ammettere alle adunanze i non soci. I Soci hanno piena liberta' di riprendere visivamente ed acusticamente i lavori assembleari, previo semplice comunicazione al Presidente di Assemblea che ne da' avviso ai Soci in adunanza i quali non possono in alcun modo obiettare, ma hanno facolta' di lasciare l'adunanza.

8.13 ll Presidente dell'Assemblea sceglie il Segretario d'assemblea per la stesura del verbale di assemblea e nomina cinque scrutatori d'assemblea per lo svolgimento d'ogni operazione assembleare. Gli stessi sottoscriveranno il verbale delle deliberazioni unitamente al Segretario d'assemblea , apponendo le loro firme sotto a quella del Presidente di assemblea. Il Presidente di Assemblea, per giustificate ragioni messe a verbale, puo' sopperire il segretario di assemblea. ll Presidente dell'Assemblea cessa le sue funzioni esclusivamente il giorno che il verbale assembleare e' vistato(visto d'esecutività) dal Consiglio Direttivo.

8.14 Il Consiglio Direttivo non può vistare e quindi rendere esecutive deliberazioni contrarie all'atto Costitutivo, allo Statuto Associativo, alla legge. La deliberazione non resa esecutiva verra' inoltrata dal Presidente Direttivo al Presidente dell'Assemblea competente affinchè regolarizzi la o deliberazioni. In questo caso il Presidente di Assemblea, coadiuvato dal Presidente Federale provvederà a riconvocare l'Assemblea degli associati per rideliberare la/e deliberazione/i contrarie allo Statuto, all' Atto Costitutivo e illegali di fronte alla legge.

8.15 Adempiute tutte le formalità, le deliberazioni diventano operative dopo 30 giorni dalla deliberazione salvo casi speciali ed urgenti che diventano operative subito previo visto del Consiglio Direttivo che dovrà riunirsi entro 3 giorni. Per qualsiasi controversia inerente le deliberazioni con esclusione dei provvedimenti dell'Organo esecutivo di cui al comma 14 del presente articolo, fa fede quanto scritto nel registro verbali contenente le deliberazioni assembleari e le deleghe dei Soci, salvo provare il contrario tramite querela di falso nei confronti del Responsabile dell'adunanza.

8.16 Nelle assemblee non si possono deliberare argomenti che non siano elencati nell'ordine del giorno, salvo parere unanime da parte di tutti i partecipanti alla Federazione, presenti o rappresentati a mezzo delega nell'adunanza. Si potranno discutere, ma non deliberare, argomenti non previsti nell'ordine del giorno sotto la voce Eventuali e Varie, solamente una volta terminata la discussione e la deliberazione degli argomenti posti nell'ordine del giorno.

8.17 Il Presidente dell'Assemblea durante le proprie funzioni e' custode, con relativa responsabilita', del registro verbali contenenti le deliberazioni assembleari dei Soci; inoltre egli potra' trattenerlo limitatamente per la durata delle assemblee, al termine di queste o comunque entro le 48 ore deve riconsegnarlo al Presidente della Federazione o chi per esso per l'espletamento del visto di esecutività da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Federazione, è custode e responsabile del Registro verbali d'assemblea davanti agli associati e alla legge.

8.18 Non e' compito del Presidente dell'Assemblea produrre copie delle deliberazioni per essere distribuite agli Associati o a chicchessia.

8.19 Le deliberazioni trascritte verranno rese pubbliche ai Soci mediante affissione alle teche della Sede Generale ed a quelle delle Sedi Secondarie. I Soci a richiesta possono ottenere personale copia della trascrizione o dell'originale del verbale di assemblea. Eventuali inoltro di verbali di assemblea a terzi, è iniziativa del Presidente della Federazione o chi per esso.

8.20 Alle assemblee ordinarie e straordinarie parteciperanno per dovere il Consiglio Direttivo(interamente o alcuni membri) .

8.21 Le Assemblee, tanto quella ordinaria che straordinaria, sono organizzate logisticamente ed amministrativamente dal Presidente della Federazione previo delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente della Federazione predispone altresi' gli atti occorrenti allo svolgimento e alla registrazione delle deliberazioni, che consegna al Presidente eletto nell'Adunanza.

8.22 Di volta in volta, il Consiglio Direttivo fissa le localita' ed i locali che potranno essere anche non strutture della Federazione, ove si terranno le adunanze assembleari e non (incontri informali) degli associati.

Articolo 9 

Consiglio Direttivo e Membri della Federazione

9.1 Il Consiglio Direttivo Federale è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri , compreso il presidente, esso dura in carica 5 anni.

9.2 Per i primi cinque anni fanno parte del Consiglio Direttivo Federale i Costituendi la Federazione, il cui nominativi figureranno nell' ATTO COSTITUTIVO.

9.3 Nel primo quinquennio post-fondazione-con riferimento la data di costituzione della Federazione- il Consiglio Direttivo Federale-o chi facente funzione per esso- può ampliare , sostituire e rinnovare i propri Membri, scelti fra i propri associati , rispettando il numero minimo e massimo statuito al comma 1 del presente articolo. Successivamente, scelte e nomine sono riservate all'Assemblea Federale degli associati.

9.4 Il Presidente del Consiglio Direttivo Federale, può convocare il Consiglio Direttivo Federale in

forma autonoma e sovrana per adempiere ai propri impegni istituzionali ed a quelli demandatigli dall' Autorità Amministrativa e Giudiziaria.

9.5 Il Consiglio Direttivo di norma deve riunirsi ogni 90 giorni in via ordinaria; in straordinaria, o quando occorra.

Articolo 10 - Presidente della Federazione

10.1 Il Presidente della Federazione, oltre ad essere il legale rappresentante del Sodalizio sovraintende la Segreteria Nazionale Federale affiancato dai Consiglieri Federali i quali da lui dipendono e ne sono coordinati fuori dalla collegialità del Consiglio Direttivo e dall' Assemblea degli associati; egli è Organo Esecutivo non collegiale rispetto l'Assemblea Federale e il Consiglio Direttivo Federale, a cui spetta, oltre ad adempiere in primis ai dispositivi di legge , il compito di rendere esecutive le deliberazioni legali della Assemblea Federale degli associati e del Consiglio Direttivo Federale, nonchè far rispettare a tutti le norme statutarie, i principi e d'ordinamento di base della Federazione, contenuti nel presente Stauto e nell' Atto di Costituzione della Federazione qualora vi fossero presenti delle ulteriori discipline.

10.2 Il Presidente della Federazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo Federale. Entrambe le cariche durano 5 anni. La perdita di una di esse comporta in automatico la perdita dell' altra. Al Presidente della Federazione e del Consiglio Direttivo della Federazione, in caso di violazioni si applicherà la disciplina prevista dall' articolo 7 del presente Statuto.

10.3 Il Presidente della Federazione,in caso di sua assenza non superiore a 60gg. o per sua delega non superiore a 60 giorni, è sostituito provvisoriamente dal Consigliere Federale più anziano d'età. Per ulteriore sua assenza, le funzioni passano al Presidente Onorario a Vita, che provvedera' entro un esercizio finanziario a convocare in assemblea gli Associati per la nomina del Presidente della Federazione. In Caso di assenza per qualsiasi ragione del Presidente Onorario a Vita, il consigliere anziano, provvedera' alla convocazione dell' Assemblea degli Associati per le nomine.

Articolo 11 - Presidente Onorario a Vita

11.1 Il Presidente Onorario a Vita è una figura onorifica conferita a persona munita di requisiti di specifica competenza e di prestigio nell'ambito associativistico privato non lucrativo", egli non ha funzioni nè legislative nè governative nella Federazione, salvo nei casi espressamente sanciti nel presente Statuto e dall' Atto costitutivo. Esso non è soggetto a qualsivoglia emolumento, indennita' di carica, fatto salvo i rimborsi spesa per spese di qualsiasi genere fatte in nome e per conto della Federazione.

11.2 La figura di Presidente Onorario è compatibile con qualsiasi carica-Mandato nella Federazione. La figura è prevista e inserita nell'organigramma della Federazione.

11.3 La figura di Presidente Onorario può cessare per indegnità, dimissioni, morte L' Assemblea degli associati è l'Organo competente per provvedimenti disciplinari, prese d'atto e rinomine. Il Presidente Onorario è rinominato quando per qualsiasi ragione sia cessata la nomina fatta dai fondatori. Per una nuova nomina, vanno osservati per i candidati i requisiti previsti al comma 1 del presente articolo. All' atto della costituzione della Federazione, i Fondatori nomineranno a Presidente O.V. ,una persona idonea, tenendo conto della competenza In materia associativistica e di moralità.

11.4 Nel caso di controversie insanabili tra il Direttivo e il Presidente della Federazione, il Presidente Onorario a vita, potrà intervenire inviando messaggi atti alla riconciliazione e svolgendo anche attività mediatoria. In tutti quei casi in cui l'Organo Direttivo ometta di svolgere le proprie funzioni per svariate ragioni, o disvii dagli scopi sanciti nello Statuto e nell'Atto Costitutivo della Federazione, o il Presidente della Federazione non adempia ai propri compiti, il Presidente Onorario a Vita potrà con proprio provvedimento sciogliere il Consiglio Direttivo, dimettere il Presidente della Federazione e azzerare qualsiasi carica operante nella Federazione; indi convocare l'Assemblea degli associati per la rielezione di una nuova presidenza, di un nuovo Consiglio Direttivo e qualunque altra carica e mandato occorrino. In questo frangente ogni carica sociale e' azzerata, permanendo all' interno dellla Federazione la solo qualita' di associato.

11.5 L' Assemblea dei Soci che per un qualsiasi motivo ometta più volte consecutive di svolgere i propri compiti istituzionali per chiara trascuratezza o con l'intento di creare il fermo della Federazione è sostituita temporaneamente dal Presidente Onorario al fine di ricostituire la Federazione, apportando alla stessa nuove e sane risorse associative. Gli associati fondatori validi, potranno affiancare il Presidente Onorario per l' espletamento delle iniziative e dei provvedimenti presi.

 -Articolo 12 -

Patrimonio ed Entrate della Federazione

12.1 Il patrimonio della FEDERAZIONE è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che pervengono alla Federazione a qualsiasi titolo;

b) contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche non associate;

c) avanzi di gestione;

12.2 Il patrimonio potrà essere incrementato, previa deliberazione del Consiglio Direttivo da eredità, legati, lasciti, donazioni, oblazioni e da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo, oltre che dai beni che potranno essere acquisiti in seguito ad economie di amministrazione o ad impieghi di somme comunque disponibili.

12.3 Per l'adempimento e il sostentamento delle incombenze istituzionali ordinarie, la Federazione potrà disporre delle seguenti entrate attraverso i propri Associati:

a) versamento delle quote sociali annue da parte delle Associazioni federate alla Federazione;

b) redditi derivanti dal suo patrimonio;

c) introiti realizzati dallo svolgimento delle sue attivita' istituzionali (Progetti).

12.4 I versamenti di cui al comma 3 lettere a), b) c) del presente articolo ed esclusivamente per la parte compatibile alla seguente clausola disciplinatoria, sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Federazione ne' in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione, puo' pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a qualsiasi titolo, salvo quanto espressamente previsto nello Statuto.

12.5 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, ne' per successione a titolo particolare ne' per successione a titolo universale, ne' per atto tra vivi ne' a causa di morte.

12.6 La Federazione potra' emettere "Titoli di Solidarieta' "

- Articolo 13 - Esercizio Sociale

13.1 Gli esercizi finanziari della Federazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio e' predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da parte del Consiglio Direttivo o chi per esso, per essere sottoposto a discussione e deliberazione da parte dell' Assemblea degli associati

- Articolo 14 - Rendiconto annuale

14.1 Al termine d'ogni esercizio, 31 dicembre d'ogni anno, il Consiglio Direttivo, entro i 2 mesi succesivi provvede alla stesura del rendiconto consuntivo e preventivo economico per il nuovo esercizio e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i rendiconti si riferiscono. La scadenza del primo esercizio post-fondazione, sarà 31 dicembre 2008.Il Rendiconto di eventuali contributi percepiti da Istituzioni politiche pubbliche e assimilabili, dovrà avvenire nelle forme previste per le onlus. I rendiconti di gestione, dovranno essere custoditi sinchè la Federazione sia in vita.

- Articolo 15 - Avanzi di Gestione

15.1 Alla Federazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni No Profit che per legge, statuto o regolamento che operino per gli stessi SCOPI.

15.2 La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

-Articolo 16 - Devoluzione del Patrimonio

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Federazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, salva diversa destinazione imposta dalla legge

- Articolo 17 -

Libri Contabili - Fiscali e Registri Giuridico-Amministrativi Sociali

17.1 La Federazione dovrà tenere Libri contabili-fiscali su supporto cartaceo e/o informatico, previsti dalla normativa fiscale per le associazioni non riconosciute operanti a scopo non lucrativo. In questi, giornalmente dovranno essere riportate tutte le operazione degli affari posti in essere le relative le entrate e le uscite inerenti: quote associative, contributi di solidarietà, attività istituzionali ed a quelle connesse, donazioni, beneficenze, acquisti, rimborsi spese, stipendi e onorari a liberi professionisti operanti esclusivamente in attività protette e solo quando di queste non ne siano titolari gli Associati alla Federazione che in tal caso s'intendovo svolte gratuitamente, ed ogni altra operazione che possa concorrere alla formazione del reddito per il relativo eventuale pagamento delle imposte allorche' la Federazione sfori per esigenze in attività lucrative e per quella percentuale ammessa dalla legge alle associazioni.

17.2 Ogni entrata ed uscita va supportata da relativa pezza giustificativa legale (ricevuta con bollo,scontrino, ricevuta fiscale, fattura) e allegata ad apposito modulo di giustifica di spesa. Laddove il documento fiscale non riporti la causale della spesa, a tergo del documento va riportata la causale della spesa con l'apposizione di data e la firma dell' associato che ha effettuato. La Segreteria della presidenza, dovrà approntare apposita modulistica relativa alla trascrizione delle spese mensili a cui allegare le pezze giustificative.

17.3 Ogni 31 dicembre la "chiusura" delle scritture contabili dovrà avvenire in apposito Rendiconto che rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Federazione. Assieme va costituito apposito rendiconto a preventivo per il nuovo esercizio.

17.4 Registri sociali giuridico-amministrativi-fiscali interni, sono:

Registro Associati alla Federazione; Registro Verbali deliberazioni dell'Assemblea degli Associati; Registro Verbali deliberazioni del Consiglio Direttivo; Registro Organigramma Componenti Consiglio Direttivo e relative funzioni tecniche dei Consiglieri della Federazione;Registro mandati; Registro Provvedimenti Espulsione Cautelari deli Associati; Registro Organigramma Privacy; Registro beni immobili e mobili della Federazione; Registro Progetti della Federazione.

17.5 Tutti i Registri di cui nel presente articolo, saranno in deposito e custodia presso la Segreteria nazionale della Federazione n chiusi in apposito armadietto. Gli stessi, trimestralmente sono controllati dal Consiglio Direttivo che ne attesta la corretta tenuta;fatto salvo ogni libero controllo da parte dell' Assemblea degli Associati. 


Articolo 18 - Disposizioni e Formalità Finali 

18.1 La Federazione si adegua per quanto di competenza e interesse, alle normative fiscali del 1997 e anni ss. proprie delle "associazioni non riconosciute"; esse sono:

-democraticità del sodalizio; divieto di distribuire in qualsiasi forma utili o avanzi di gestione; devoluzione del patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento, a un ente con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità; attribuzione del diritto di voto a tutti i soci maggiorenni; obbligo di redigere e approvare ogni anno un rendiconto economico-finanziario; libera eleggibilità degli organi amministrativi,sovranità dell'Asssenblea dei Soci e la pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni; divieto di trasferire ad altri la posizione di socio, salvo che nel caso di successione a causa di morte.

18.2 La Federazione dovrà avere un proprio Codice Fiscale e l'Atto Costitutivo dovrà essere sottoposto a registrazione.

18.3 Ogni Associazione iscritta alla Federazione, avrà l'obbligo di riportare nella propria carta intestata, nella propria Sede principale, in quelle Secondarie e in ogni manifestazione ed evento, il logo della Federazione originale e relativa ragione sociale, immodificabile nella sua interezza. In occasione di Progetti comuni tra FEDERAZIONE e le Associazioni federate ad essa il Logo della Federazione potrà essere modificato parzialmente ma senza che esso perda la sua connotazione di base; ovvero la modifica parziale del Logo della Federazione consisterà nell' abrogazione della scritta FIAP posta nel fascio di luce e l'inserimento, a luogo di questa, di Loghi rappresentanti le associazioni federate accomunate da progetti comuni con la Federazione. Cio dovrà figurare in apposito Protocollo d' Intesa per ciacun singolo Progetto. Al di fuori dei Progetti, ogni associazione conserverà la propria sovranità.

18.4 Il presente Statuto è modificabile previo la presenza e votazione degli Associati rappresentante i 2/3 dei partecipanti alla Federazione, sia in prima o più convocazioni seguenti intervalli fra esse di 7 giorni. Lo statuto è abrogabile nella sua interezza , solo con il consenso unanime degli associati riuniti in Assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno, il quale dovrà contenere anche la stesura e approvazione di altro Statuto approvabile con le stesse maggioranze.

18.5 Il presente Statuto è stato redatto il 03 gennaio 2008 dai costituendi la Federazione Italiana Associazione Privata, in abbreviato FIAP, che si ripromettoranno entro 30 giorni da questa data, di stilare, in apposita riunione, il verbale di costituzione della Federazione Italiana Associazioni Private, del quale Statuto ne farà parte integrante, sostanziale.

18. 6 Il presente Statuto è redatto in 18 articoli scritti su 10 fogli, numerati dall'1 al 10============

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